SILLABARI 7 : STALKING
Il 9 marzo 2010 ho partecipato a Roma, nella sede dell’Istituto Centrale di formazione del personale del Dipartimento della Giustizia minorile ad un seminario sul tema: “ Adolescenti violenti in una società alla ricerca di sicurezza.”
Il seminario si sincentrava anche sull’0esperienza e sulle teorie del criminologo americano Lonnie Athens ,docente presso la Seton Hall University di South Orange nel New Jersey.
Il professor Athens è rimasto un’intera giornata con il gruppo e si è avuto modo , malgrado problemi di traduzione del suo stretto “americano”, di poter scambiare alcune idee anche con gesti ( a volte i gesti rendono come le parole).Tra gli argomenti appunto quello della violenza,del perché dei comportamenti violenti, della possibile origine e spiegazione.
Forse , da quello che ho capito,non ci sono spiegazioni persuasive a senso unico e molte delle teorie della criminologia su questo tema si equivalgono dando preminaneza di volta in volta a fattori biologici, sociologici , sub culturali e a volte a tutti questi fattori combinati tra di loro. Da qui Athens sviluppa una sua teoria sulla quale mi riprometto di ritornare in una prossima riflessione.
Ho preso lo spunto dall’incontro con Athens per introdurre e ospitare nei “Sillabari” di questo blog un artcicolo del mio amico Pieremidio Bianchi, funzionario della Polizia di Stato con il quale ho lavorato nel gruppo operativo dell’Osservatorio regionale sul bullismo , sul fenomeno dello Stalking. Appunto un comportamento violento che trasforma l’attenzione in persecuzione e quindi diventa reato punibile.
L’Articolo è stato anche pubblicato su Città Magazin,periodico di informazione e servizi di L’Aquila nel numero del mese di febbraio 2010.
STALKING Quando l’amore o l’odio
fanno perdere la testa
di Pieremidio Bianchi
La legge 23 Aprile 2009 n. 38, cosiddetta legge anti-stupri, disciplina le misure di contrasto alla violenza sessuale modificando alcuni articoli di legge del codice penale, di procedura penale e dell'ordinamento penitenziario,nonché introduce norme sugli atti
persecutori meglio noti come"stalking".
La radice etimologica del termine inglese, adattata al fenomeno in
esame, è da ricercarsi nel gergo della caccia e significa "inseguire furtivamente…fare la posta".
Per meglio comprendere le dinamiche dello stalking, la cui sindrome si canalizza nelle varie patologie della comunicazione e della relazione umana, definiamo brevemente, gli attori e i loro ruoli:
1. stalker, o soggetto attivo, è colui che pone in essere azioni e condotte persecutorie e vessatorie. Gli studi psico-sociologici nell'analizzare i casi trattati dalla giurisprudenza hanno tracciato 5 modelli di stalker a seconda dei criteri comportamentali,spaziali e temporali. Sinteticamente essi sono:
a) il risentito, è colui che ritiene di aver subito un torto dalla sua futura vittima e su di lei concretizza condotte lesive sull'immagine, sui beni e, disovente, sulla persona stessa. Insomma, sviluppa una "scarsa analisi della realtà basata su sentimenti di rancore e odio che tendono a giustificare i propri atti".
b) il bisognoso d'affetto è quello che desidera attenzioni superiori al normale,che fraintende il rispetto, la cortesia e la considerazione della controparte e cerca, senza basi di fatto, un legame che non potrà mai costruirsi(o affermarsi).
c) il corteggiatore incompetente, è l'individuo scarsamente idoneo nella gestione dei contatti umani e non sa dosare l'atto del corteggiamento, abusando e infastidendo l'altro.
d) il respinto, è la persona che tenta di ripristinare un ex rapporto affettivo relazionale ormai logoro con l'altro che, per molteplici ragioni rifiuta
e) il predatore, il più pericoloso a volte anche per problemi psichici, è lo stalker che ambisce solo il traguardo dei rapporti sessuali e si diverte nell'inseguire e cacciare la vittima.
2. vittima, (ex partner-coniuge, collega,estraneo, maschio o femmina) è colui che, a seguito di tale processo dinamico, subisce un turbamento eun'inquietudine che lo impregnano di ansia e paura. La vittima viene anticipata nelle sue abitudini, controllata,inseguita e monitorata subendo un'intrusione fisica che nel tempo penetra e viola la sfera psicologica, modificandogl ilo spazio e la libertà emotivo-relazionale;
3. relazione coartata che racchiude un ventaglio di comportamenti attivati e subiti dalle parti tali da alterare il comune senso della quotidianità. Il fenomeno, indicato come sindrome del molestatore assillante, trova la sua risposta giuridica nell'introdotto art.612 bis del codice penale. Esso punisce "chiunque, con condotte reiterate,minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita. La pena è
aumentata se il fatto è commesso dal coniuge legalmente separato o divorziato o da persona che sia stata legata da relazione affettiva alla persona offesa… oppure se commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità… ovvero con armi o da persona travisata. Il delitto è punito a querela della persona offesa. Ma, proprio per la delicatezza delle sfere personaliche si vanno a comprimere, il termine per la proposizione della querelaè di sei mesi, in deroga ai canonici tre previsti dalla legge.
La normativa in esame, nell'art.8 delle disposizioni in materia di atti
persecutori, contempla “l'ammonimento"ei confronti dell'autore delle condotte moleste ed asfissianti. "Fino a quando non è proposta querela per il reato di cui all'articolo 612-bis del codice penale, … la persona offesa può esporre i fatti all'autorità di pubblica sicurezza avanzando richiesta al Questore di ammonimento nei confronti dell'autore della condotta. La richiesta è trasmessa senza ritardo al questore. Il questore, assunte s e necessario informazioni dagli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, ove ritenga fondata l'istanza, ammonisce oralmente il soggetto nei cui confronti è stato richiesto il provvedimento, invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge e redigendo processo verbale
Copia del processo verbale è rilasciata al richiedente l'ammonimento
e al soggetto ammonito. Il questore valuta l'eventuale adozione di provvedimenti in materia di armi e munizioni. La pena per il delitto dicui all'articolo 612-bis del codice penale è aumentata se il fatto è commesso da soggetto già ammonito… Si procede d'ufficio per il delitto previsto dall'articolo 612-bis del codice penale quando il fatto è commesso da soggetto ammonito ai sensi del presente articolo."
In relazione alla gravita dei fatti, il giudice può applicare il divieto di
avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa dandone comunicazione all'Autorità di Pubblica Sicurezza per gli adempimenti del caso con costanti controlli e verifiche comportamentali dello stalker.
La normativa contiene un carattere anche di supporto sociale, laddove le"misure a sostegno delle vittime del reato di atti persecutori" obbligano le istituzioni a fornire tutte le informazioni relative ai Centri Antiviolenza presenti nella zona di residenza della parte lesa. A coronamento, presso il Dipartimento delle Pari
Opportunità,è stato istituito il Numero Verde Nazionale 1522 attivo ventiquattro ore su ventiquattro, che fornirà un servizio di prima assistenza psicologica a favore delle vittime degli atti persecutori.
Per quanto attiene l'attività della Polizia di Stato, ogni operatore specializzatoal contrasto del fenomeno in trattazione, lavorerà nel rispetto del formulario "S.I.L.VI.A. StalkingInventory Listper Vittime e Autori". Esso è uno strumento di base in grado di contribuire alla comprensione delle dinamiche che afferiscono la vittimadi continue molestie, … raccogliere con sistematicità i casi e, quindi,poter elaborare strategie efficaci di contrasto.
In attuazione del succitato art. 8 il Questore della Provincia di L'Aquila,Filippo Piritore, coadiuvato dagli addetti ai lavori della DivisioneAnticrimine, ha trattato otto richieste di ammonimento di cui cinque irrogate una delle quali, per esempio, nei confronti di una donna che, a più riprese, ha vessato un professionista determinandogli uno stato di turbamento che, nell'oggettivo riscontr investigativo, ha legittimato l'emissionedel citato e atipico avviso orale.
Sarà, inoltre, significativo conoscere nel tempo, le linee interpretative della Suprema Corte di Cassazione e leconseguenti chiavi di lettura della giurisprudenza per meglio comprenderee definire la portata e le casistiche del fenomeno.
Infatti, già si sono sollevati i primi quesiti circa gli elementi che caratterizzano il reato di stalking rispetto a quelli di minacce, molestie, maltrattamenti in famiglia e al preoccupante fenomeno, non ancora disciplinato normativamente, del mobbing.
Il filosofo tedesco Arthur Schopenhauer diceva che "l'intelligenza è invisibile per l'uomo che non ne possiede…".
Un monito per lo stalker che non disponendo di efficienti freni inibitori va incontro alle "più che visibili" conseguenze penali.
Eremo Via Vado di Sole , L’Aquila, sabato 13 marzo 2010
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