ET TERRA MOTA EST : Assegnazione di alloggio con " letto aggiunto "
L'Aquila, 21 dic 2010 - La Struttura Gestione Emergenza fornisce il nuovo report sulla situazione della popolazione aquilana a 20 mesi dal terremoto. Cittadini sistemati nelle c.a.s.e., m.a.p., affitti del fondo immobiliare, affitti concordati con la Protezione civile e altre strutture comunali sono in tutto 23.233. Beneficiano del contributo di autonoma sistemazione 14.463 persone. Ancora in strutture ricettive del territorio aquilano e abruzzese sono 1736 cittadini e 359 coloro che tuttora risiedono nelle caserme Campomizzi e Guardia di Finanza.I dati sono relativi al Comune dell’Aquila e ai seguenti 56 Comuni del cratere.
Intanto il Consiglio dei Ministri n.119 vara a sorpresa la proroga per “completare gli interventi di protezione civile” dovuti al terremoto. L’Aquila oggi 21 dicembre 2010 si è svegliata con una fitta nebbia, indicativa dello stato delle cose e dell’andamento degli interventi della ricostruzione post terremoto, sia in città che nei comuni del cratere.
E il Tar d'Abruzzo accoglie il ricorso di un assegnatario degli alloggi del progetto CASE sfrattato dal Vice Commissario per il terremoto Cicchitto con la seguente sentenza :
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 238 del 2010, proposto da:
Antonio Congeduti, rappresentato e difeso dagli avv. Domenico Pastorelli, Giovanni Coletti, con domicilio eletto presso Domenico Pastorelli in L'Aquila, c/o Hotel Canadian;
contro
Struttura per la Gestione dell'Emergenza (S.G.E.) - Area Assistenza Alla Popolazione; Vice Commissario Vicario per la Ricostruzione, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata per legge in L'Aquila, viale Fiamme Gialle N. 1 (G.D.F.);
per l'annullamento
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Vice Commissario Vicario per la Ricostruzione;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 1 dicembre 2010 il dott. Maria Abbruzzese e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
A fondamento dell’ingiunzione, costituente risoluzione del comodato dì uso gratuito, è stata posta la circostanza che la figlia del ricorrente non sarebbe stabilmente dimorante a l’Aquila, ragion per cui il nucleo di coabitazione che ha consentito al ricorrente di ottenere l’alloggio in questione dovrebbe essere composto di una e non di due persone come dichiarato.
Il ricorso deduce:
1) Violazione dell’art. 97 Cost. Violazione dell’art. 7 L. n.241/90 e s.s. – Violazione dei principi di partecipazione e giusto procedimento – Eccesso di potere per difetto di istruttoria: è mancata nella specie la comunicazione di avvio del procedimento;
2) Violazione dell’art. 3 L. 241/90 – eccesso di potere per difetto, insufficienza e contraddittorietà della motivazione – Violazione e falsa applicazione della L. 77/2009 e dell’O.P.C.M. n.3806/2009 e ss. – Violazione dell’art. 14 della Costituzione: è del tutto apodittica la motivazione, supportata da pretesi accertamenti non meglio indicati; già in sede di primo colloquio, la figlia del ricorrente ebbe a dichiarare che, pur avendo la residenza anagrafica a Bologna per motivi di studio, era stabilmente domiciliata presso l’abitazione del padre; la figlia del ricorrente ha comunque tutti i requisiti per l’assegnazione dell’alloggio;
4) Violazione dell’art. 97 Cost. Violazione degli att. 3 e 21 quinquies, l. n.241/90 – Violazione dei principi di autotutela della P.A. – Eccesso di potere per difetto di competenza: non sono stati dedotti nuovi presupposti di fatto o di diritto o sopravvenuti motivi di pubblico interesse legittimanti la revoca.
Concludeva per l’accoglimento del ricorso e dell’istanza cautelare.
Si costituiva il Comune dell’Aquila chiedendo il rigetto del ricorso.
Il TAR adito accoglieva la proposta istanza cautelare.
All’esito della pubblica udienza dell’1 dicembre 2010, il Collegio riservava la decisione in camera di consiglio.
DIRITTO
Il ricorso è fondato.
Osserva il Collegio, ed è circostanza dirimente sul piano della legittimità, che tale circostanza era stata fatta constare all’Amministrazione fin dall’epoca dell’istanza di assegnazione; la “struttura per l’emergenza” aveva dunque valutato, o avrebbe dovuto valutare, la questione della rilevanza dell’assenza, per parte della settimana, della figlia del ricorrente, circostanza che emergeva chiaramente dalla dichiarazione resa da Mara Congeduti, figlia del ricorrente, in data 7 agosto 2009 (in occasione della richiesta di alloggio, cfr. all. n.4 in produzione di parte resistente).
Non si tratta dunque di circostanza sopravvenuta legittimante la disposta revoca, ma di circostanza preesistente all’assegnazione e, ciò che maggiormente rileva, nota all’ufficio.
Sotto un diverso profilo, secondo l’O.P.C.M. n.3806/2009, regolante le condizioni per ottenere l’assegnazione di alloggio nell’ambito del c.d. “progetto CASE”, ciò che rileva, ai fini dell’assegnazione non è già la sola residenza, che nel caso di specie è pacificamente esclusa, ma il “domicilio stabile” nel territorio del Comune dell’Aquila (cfr. O.P.C.M. cit., art.1, cc.1.e.2).
Orbene, secondo la definizione codicistica è “domicilio” il luogo in cui la persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi, che ben può non coincidere con la residenza, ammettendosi la possibilità di pluralità di relazione tra l’individuo ed il territorio.
La scelta del domicilio, per altro verso, costituisce espressione di una libertà costituzionalmente garantita (art.16 Cost.) e presuppone un elemento volontaristico, ossia la scelta soggettiva del luogo ove collocare la sede dei propri affari ed interessi.
Nel caso di specie, la permanente presenza del padre a l’Aquila, costituendo significativo legame con il territorio e interesse morale rilevante, è sufficiente a giustificare la scelta di fissare appunto in L’Aquila il proprio domicilio.
Per altro verso, va infine osservato che la condizione del Congeduti non è in ogni caso assimilabile a quella di un “single”, non potendosi considerare irrilevante la stessa condizione di padre che, alla stregua di apicali principi costituzionali (art. 30, 1° comma, Cost.), conserva il diritto-dovere di mantenere una relazione, anche abitativa, con la figlia; tanto più che quest’ultima, in base a quanto dichiarato (cfr. all. n.4 in produzione di parte resistente), non ha reddito proprio, circostanza che qualifica ulteriormente una permanente relazione familiare che va certamente considerata ai fini dell’assegnazione dell’alloggio.
Il ricorso va, pertanto, accolto per le ragioni che precedono, con assorbimento degli ulteriori profili sollevati.
Considerata la natura della controversia, le spese di giudizio possono compensarsi integralmente inter partes, con espressa declaratoria di irripetibilità del contributo unificato versato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo regionale per l’Abruzzo – L’AQUILA, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e per l’effetto annulla l’atto impugnato.
Spese compensate.
Contributo unificato irripetibile.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 1 dicembre 2010 con l'intervento dei magistrati:
Cesare Mastrocola, PresidentePaolo Passoni, ConsigliereMaria Abbruzzese, Consigliere, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 10/12/2010 IL SEGRETARIO(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
[ Le foto sono di Valigia blu ]
Eremo Via vado di sole, L'Aquila, martedì 21 dicembre 2010
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