OCCHIO DI GIUDA : Ospedali psichiatrici giudiziari
Un tempo chiamati “manicomi criminali”, gli Opg sono strutture dipendenti dal ministero della Giustizia dove si trovano 1.535 detenuti contro una capienza regolamentare di 1.322 posti e un limite di tollerabile di 1.684. L’internamento è una misura di sicurezza di tipo detentivo prevista dal nostro ordinamento giuridico.
Oltre ai 1.535 in Opg, altri 484 internati sono invece sparsi in case lavoro o case di custodia e cura perché soggetti a misure di sicurezza in quanto per lo più considerati delinquenti abituali o professionali..
* gli internati prosciolti per infermità mentale (art. 89 e segg. c.p.) sottoposti al ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario (art. 222 c.p.)
* detenuti assegnati alla casa di cura e custodia previo accertamento della pericolosità sociale (art. 219 c.p.)
* persone sottoposte alla misura di sicurezza provvisoria in ospedale psichiatrico giudiziario (art. 206 c.p.)
* detenuti minorati psichici (art. 111 D.P.R. 230/2000 - Nuovo regolamento di esecuzione dell’ordinamento penitenziario)
* detenuti imputati soggetti a custodia preventiva sottoposti a perizia psichiatrica (art. 318 c.p.p.)
* internati con infermità mentale sopravvenuta per i quali sia stato ordinato l’internamento in ospedale psichiatrico giudiziario o in casa di cura e custodia (art. 212 c.p.)
* detenuti condannati con sopravvenuta infermità di mente (art. 148 c.p.)
* detenuti cui deve essere accertata l’infermità psichica qualora non sia possibile sottoporli ad osservazione presso l’istituto penitenziario in cui si trovano od in altro istituto della medesima categoria (art. 112 c.2 D.P.R. 230/2000 – Nuovo regolamento di esecuzione dell’ordinamento penitenziario).
Saccomanno (Pdl): superare Opg obiettivo legislazione
Lo ha evidenziato il senatore Michele Saccomanno, capogruppo Pdl della Commissione parlamentare d’inchiesta sull’efficacia e l’efficienza del Servizio Sanitario Nazionale, a margine della proiezione del filmato sulle drammatiche condizioni di inagibilità e invivibilità dei “manicomi criminali”.
“Il loro superamento è già negli obiettivi della legislazione vigente. Chi ha la potestà di decidere si lasci cogliere dalle emozioni e dalle suggestioni del filmato e ridoni la dignità di malato e di persona a chi è stato dimenticato e nascosto nelle carceri più degradate presenti nello Stato. Sono soddisfatto - ha concluso - che il ministro della Salute abbia ribadito le possibilità economiche per affrontare la riabilitazione degli internati e che al più presto saranno emanate linee guida vincolanti in attesa che si giunga al superamento con un cronoprogramma preciso”.
giovedì 10 marzo 2011
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