mercoledì 23 febbraio 2011

OCCHIO DI GIUDA .BOBBIO CONTRO LA PENA DI MORTE

OCCHIO DI GIUDA .BOBBIO CONTRO LA PENA DI MORTE

Bobbio, Conferenza tenuta a Rimini il3 aprile 1981 in occasione della VI assemblea nazionale di Amnesty Intemational


Se noi guardiamo al lungo corso della storia umana più che millenaria, dobbiamo riconoscere, ci piaccia o non ci piaccia, che il dibattito per l'abolizione della pena di morte si può dire appena cominciato. Per secoli, il problema se fosse o non fosse lecito (o giusto) condannare a morte un colpevole non è stato neppure posto. Che tra le pene da infliggere a chi aveva infranto le leggi della tribù, o della città, o del popolo, o dello stato, ci fosse anche la pena di morte, e che, anzi, la pena di morte fosse la regina delle pene, quella che soddisfaceva ad un tempo il bisogno di vendetta, di giustizia e di sicurezza del corpo collettivo verso uno dei suoi membri infetti, non è mai stato messo in dubbio. E tanto per cominciare, prendiamo un libro classico, il primo grande libro sulle leggi e sulla giustizia della nostra civiltà occidentale, le Leggi, i N-moi di Platone. Nel libro IX, Platone dedica alcune pagine al problema delle leggi penali. Riconosce che "La pena deve avere lo scopo di rendere migliore", ma aggiunge che "Se si dimostra che il delinquente è incurabile, la morte sarà per lui il minore dei mali". [ ... ] Bisogna giungere all'illuminismo, nel cuore del Settecento, pertrovarsi per la prima volta di fronte ad un serio e ampio dibattito sulla liceità od opportunità della pena capitale. Il che non vuoi dire che prima d'allora il problema non fosse mai stato sollevato.

L'importanza storica, che non sarà mai sottolineata abbastanza, del famoso libro di Beccaria (1764) sta proprio qui: è la prima opera che affronta seriamente il problema e offre alcuni argomenti razionali per dare ad esso una soluzione che contrasta con una tradizione secolare. Occorre dir subito che il punto di partenza da cui muove Beccaria per la sua argomentazione è la funzione esclusivamente intimidatrice della pena. "Il fine [della pena] non è altro che d'impedire al reo di far nuovi danni ai suoi concittadini e di rimuovere gli altri da fame degli equali". [ ... ] Se questo è il punto di partenza, si tratta di sapere quale sia la forza intimidatrice della pena di morte rispetto ad altre pene. Ed è questo il tema che si pone ancora oggi e che ha posto la stessa Amnesty Intemational più volte. La risposta di Beccaria deriva dal principio introdotto nel paragrafo intitolato Dolcezza delle pene. Il principio è il seguente: "Uno dei più grandi freni dei delittinon è la crudeltà della pena, ma l'infallibilità di essa, e per conseguenza la vigilanza dei magistrati, e quella severità di un giudice inesorabile che, per essere un'utile virtù, deve essere accompagnata da una dolce legislazione". Mitezza delle pene. Non è necessario che le pene siano crudeli per essere deterrenti. " .. .sufficiente che siano certe ... '', Ciò che costituisce una ragione, anzi, la ragione principale per non commettere il delitto, non è tanto la severità della pena, quanto la certezza di essere in qualche modo puniti. In via secondaria, Beccaria introduce anche un secondo principio, oltre la certezza della pena: l'intimidazione nasce non già dall'intensità della pena, ma dalla sua estensione, per esempio l'ergastolo. La pena di morte è molto intensa, mentre l'ergastolo è molto esteso.


Dunque, la totale perpetua perdita della propria libertà è più deterrente della pena di morte. I due argomenti di Beccaria sono entrambi argomenti utilitaristici, nel senso che contestano l'utilità della pena di morte ("né utile né necessaria", così si esprime Beccaria iniziando la sua argomentazione). A questi due argomenti, Beccaria ne aggiunge un terzo, cheha provocato le maggiori perplessità (e che infatti oggi è stato in gran parte abbandonato). L'argomentocosiddetto contrattualistico, che deriva dalla teoria del contratto sociale o dell'origine convenzionale della società politica. Questo argomento si può enunciare in questo modo: se la società politica deriva da unaccordo degli individui che rinunciano a vivere nello stato di natura e si danno delle leggi per proteggersi a vicenda, è inconcepibile che questi individui abbiano messo a disposizione dei loro simili anche il dirittoalla vita. Che il libro di Beccaria abbia avuto uno strepitoso successo è noto. Basti pensare all'accoglienza che ad esso fece Voltaire: gran parte della fama del libro di Beccaria è dovuta soprattutto al fatto che essofu accolto con gran favore da Voltaire. Beccaria era un illustre ignoto; mentre, nella Patria dei lumi, che era la Francia, Voltaire era Voltai re. È altresì ben noto che per influenza del dibattito sulla pena di mortefu emanata la prima legge penale che abolì la pena di morte: la legge toscana del 1786, la quale, nel § 51,dopo una serie di considerazioni tra cui emerge, ancora una volta, soprattutto la funzione intimidatrice,ma non è trascurata la funzione emendatrice, della pena ("la correzione del reo, figlio anch'esso della società e dello stato"), dichiara "di abolire per sempre la pena di morte contro qualunque reo, sia presente sia contumace, ed ancorché confesso e convinto di qualsivoglia delitto dichiarato capitale dalle leggi finqui promulgate, le quali tutte vogliamo in questa parte cessate ed abolite". Forse ancora più clamorosol'eco che ebbe nella Russia di Caterina Il, nella cui celebre Istruzione del 1765, quindi immediatamentedopo l'uscita del libro di Beccaria, si legge: "L'esperienza di tutti i secoli prova che la pena della morte nonha giammai resa migliore una nazione". Segue una frase che sembra tolta di peso dal libro di Beccaria:


"Se dunque si dimostra che nello stato ordinario di una società la morte di un cittadino non è né utile nénecessaria, avrò vinta la causa dell'umanità". [ ... ] La pena di morte non serve a diminuire i delitti di sangue.

Ma se si riuscisse a dimostrare che li previene? Ecco, allora, che l'abolizionista deve fare ricorso ad un'altra istanza, ad un argomento di carattere morale, ad un principio posto 'come assolutamente indiscutibile (un vero e proprio postulato etico). E questo argomento non può esser desunto che dall'imperativo morale:


Non uccidere, da accogliersi come un principio che ha valore assoluto. Ma come? Si potrebbe ribattere:l'individuo singolo ha diritto di uccidere per legittima difesa e la collettività no? Rispondo: la collettivitànon ha questo diritto perché la legittima difesa nasce e si giustifica soltanto come risposta immediata instato di impossibilità di fare altrimenti; la risposta della collettività è mediata attraverso un procedimento, talora anche lungo, in cui si dibattono argomenti pro e contro; in altre parole, la condanna a morte in seguito ad un procedimento non è più un omicidio per legittima difesa, ma un omicidio legale, legalizzato, perpetrato a freddo, premeditato. Un omicidio che richiede degli esecutori, cioè persone autorizzatead uccidere. Non per nulla l'esecutore della pena di morte, per quanto autorizzato ad uccidere, è sempre

stato considerato un personaggio infame [ ... ]. Un'autorizzazione che non giustifica l'atto autorizzato enon lo giustifica perché l'atto è ingiustificabile ed è ingiustificabile perché è degradante per chi lo compie e per chi lo subisce (come si vede, dicendo "degradante", uso un giudizio morale). Lo Stato non può porsisullo stesso piano del singolo individuo. L'individuo singolo agisce per rabbia, per passione, per interesse,per difesa. Lo Stato risponde meditatam,~te, riflessivamente, razionalmente. Anch'esso ha il dovere didifendersi. Ma è troppo più forte del siri'golo individuo per aver bisogno di spegneme la vita a propria difesa. Lo Stato ha il privilegio ed il beneficio del monopolio della forza. Deve sentire tutta la responsabilità di questo privilegio e di questo beneficio. Capisco benissimo che è un ragionamento arduo, astratto,che può essere tacciato di moralismo ingenuo, di predica inutile. Ma cerchiamo di dare una ragione allanostra ripugnanza alla pena di morte. La ragione è una sola: il comandamento di non uccidere.

(Amnesty Intemational- Regione Toscana, Né utile né necessaria. Contro la pena di morte, Giunti, Firenze,1997, pagg. 19-23; 3941)


Eremo Via vado di sole , L’Aquila,
mercoledì 23 febbraio 2011

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